Una pietra miliare per il traffico transfrontaliero

Targhe professionali

Una pietra miliare per il traffico transfrontaliero

27 giugno 2022 agvs-upsa.ch – Il Consiglio federale ha firmato con l’Italia un accordo apripista per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle licenze di circolazione collettive e delle rispettive targhe. L’accordo, in vigore dal 2 agosto 2022, è un esempio della valida rete di contatti di cui dispone l’UPSA e del lavoro svolto dall’Unione nella Berna federale. 

20191011_zoll_bild_920px.jpgL’accordo tra la Svizzera e l’Italia fa chiarezza sui rapporti doganali. Foto: Amministrazione federale delle dogane
 
mig. I veicoli con targhe professionali svizzere potranno circolare sul territorio italiano. L’accordo tra la Svizzera e l’Italia agevola enormemente il settore automobilistico nelle regioni di frontiera in quanto consente per esempio di effettuare prove su strada e test su pista nel Paese confinante. Inoltre, i veicoli con targhe professionali nelle regioni di confine non dovranno più effettuare deviazioni, ma potranno scegliere un percorso diretto.

In base alle condizioni del presente accordo, la Svizzera e l’Italia riconoscono reciprocamente le autorizzazioni alla circolazione di prova e le relative targhe nonché le licenze di circolazione collettive e le rispettive targhe professionali. Entrambi i Paesi si atterranno al principio secondo cui i veicoli muniti di autorizzazioni o licenze collettive e targhe corrispondenti saranno ammessi a circolare nel territorio dell’altro Stato a condizione di essere assicurati contro danni subiti da terzi.

Per i garagisti svizzeri si applicano le disposizioni qui di seguito sull’utilizzo delle targhe professionali in Italia.

Veicoli autorizzati
Per recarsi nel Paese limitrofo è necessario disporre di un veicolo idoneo alla circolazione conforme ai requisiti del Paese di origine. Le seguenti categorie di veicoli sono autorizzate a circolare sul territorio italiano con licenze di circolazione collettive e targhe corrispondenti:
  • autoveicoli
  • motoveicoli
  • motoleggere
  • autoveicoli agricoli e forestali
  • veicoli di lavoro
  • rimorchi
Fatta eccezione per le categorie di veicoli summenzionate, le targhe professionali e relative licenze di circolazione collettive possono essere utilizzate sul territorio italiano come segue:
  • la targa professionale per autoveicoli su tutti i veicoli a motore a ruote simmetriche che non sono motoveicoli;
  • la targa professionale per motoveicoli su tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli;
  • la targa professionale su motoleggere e ciclomotori;
  • tutte le targhe professionali su veicoli eccezionali appartenenti alla rispettiva categoria.
  • la targa professionale per veicoli a motore agricoli e forestali montati su rimorchi agricoli e forestali e autotreni.
Quando si trasporta un rimorchio con un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.

Persone autorizzate 
I veicoli muniti di licenze di circolazione collettive possono circolare sul territorio italiano solo se guidati:
  • a) dal titolare dell’azienda al quale le autorità svizzere hanno rilasciato la licenza di circolazione collettiva;
  • b) da persone autorizzate dal titolare della licenza di circolazione collettiva con procura conforme al presente modello.
  • c) da terzi, se accompagnati da una delle persone di cui alle lettere a) o b).
Scopo dei viaggi
1. I veicoli muniti di licenza collettiva possono circolare sul territorio italiano esclusivamente per i seguenti scopi:
  • test drive con prototipi o veicoli nuovi o usati;
  • dimostrazioni scopo vendita di veicoli nuovi o usati;
  • trasferimento di veicoli nuovi da o verso aree di deposito a fini di vendita o ricondizionamento. La distanza di trasferimento, misurata a partire dal confine nazionale, non deve superare i 100 km.
2. È vietata la circolazione sul territorio italiano di veicoli muniti di licenza di circolazione collettiva per:
  • soccorso stradale e trasporto di veicoli adibiti al soccorso stradale;
  • trasporto di persone o merci;
  • noleggio auto con o senza autista.
  • Viaggi per scopi privati che non corrispondono alle finalità indicate al punto 1.
3. In caso di test drive, sul territorio italiano può essere trasportata solo la zavorra del titolare della licenza di circolazione collettiva:
  • su veicoli a motore di peso totale superiore a 3500 kg muniti di licenza di circolazione collettiva.
Per utilizzare l’autorizzazione alla circolazione di prova italiana e le rispettive targhe in Svizzera valgono per analogia requisiti equivalenti. L’obiettivo è infatti garantire parità di trattamento fra garagisti italiani e svizzeri.

L’accordo con l’Italia entrerà in vigore il 2 agosto 2022. La notizia arriva appena un anno dopo i fruttuosi negoziati con la Germania. La collaborazione tra UPSA, Ufficio federale delle strade USTRA e Unione svizzera delle arti e mestieri USAM è servita. La fase di test con la Germania proseguirà provvisoriamente fino al 31 dicembre 2023.
 
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